Art. 2.
(Istituzione dei registri; obbligo di iscrizione).

      1. Sono istituiti presso gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati i registri delle persone, delle associazioni e delle società che svolgono, per fini non istituzionali o di interesse generale, attività di relazione con i membri delle assemblee legislative e con i responsabili degli organismi amministrativi, attraverso proposte, suggerimenti e richieste intesi a perseguire, con l'attività legislativa o amministrativa, interessi di gruppi, di categorie e di imprese.
      2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di cui al comma 1 sono tenuti a iscriversi nei relativi registri. Allo stesso obbligo soggiacciono le società che hanno uno o più dipendenti preposti a tenere i

 

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rapporti con i parlamentari e con i pubblici amministratori.
      3. Le attività di cui al comma 1 non possono essere svolte, nei tre anni successivi alla cessazione del mandato parlamentare, dell'incarico ovvero dell'ufficio ricoperto, dai membri delle Camere e da presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti ed enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione, ovvero approvazione di nomina, è demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei ministri o a singoli Ministri; da presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrono lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20 per cento; da presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali degli enti o degli istituti privati, al cui funzionamento concorrono lo Stato o enti pubblici in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di 700.000 euro; da direttori generali delle aziende autonome dello Stato. L'incompatibilità di cui al presente comma si applica altresì nei confronti degli iscritti all'Associazione della stampa parlamentare.
      4. Nei registri di cui al comma 1 devono essere annotati:

          a) nome, indirizzo, numero telefonico, sede di affari principale della persona fisica o associazione o società e dei rispettivi rappresentanti o amministratori che svolgono le attività di cui al comma 1;

          b) composizione del capitale sociale, nel caso di società di capitali;

          c) descrizione dell'attività che il soggetto iscritto intende svolgere e indicazione dei relativi metodi e mezzi che intende impiegare;

          d) elenco dei clienti per i quali si intende agire;

          e) descrizione dell'attività svolta da ogni singolo cliente.

 

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